Altri luoghi e spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo

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REGOLAMENTO

concernente i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare

Il Consiglio di Stato
della Repubblica e Cantone Ticino

  • richiamato l’art. 52 cpv. 3 della Legge sulla promozione della salute e
        il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989
  • richiamata la modifica dell’art. 57 della Legge sugli esercizi pubblici
        del 12 ottobre 2005;

    d e c r e t a :
  • Principio Art. 1
    .1 È decretato il divieto di fumare nei seguenti spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo chiusi:
      a)   nelle strutture sanitarie ai sensi dell’art. 79 della legge;
      b)   negli spazi accessibili all’utenza degli stabili amministrativi pubblici;
      c)   nelle strutture scolastiche;
      d)   nelle strutture sportive;
      e)   nei mezzi di trasporto pubblici;
      f)    nei luoghi di svago e culturali;
      g)   negli spazi adibiti a fiere e mostre;
      h)   negli spazi commerciali accessibili al pubblico;
      i)    in tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni.

    .2 Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati al cpv. 1 quali ad esempio atrii, corridoi, foyer, servizi igienici.

    .3 Le tende e i gazebo sono considerati chiusi se non aperti almeno al 50%.

    Spazi adibiti
    ai fumatori
    Art. 2
    .1 Nelle strutture di cui all’art. 1 è riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori

    .2 Agli spazi adibiti ai fumatori si applica per analogia l’articolo 47u del Regolamento della legge sugli esercizi pubblici.

    .3 La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione all’Ufficio di sanità di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell’impianto a quanto stabilito dall’art. 47u cpv. 1 lett. b) del Regolamento della legge sugli esercizi pubblici.

    Disposizioni penali Art. 3
    .1 Le infrazioni al presente regolamento sono punite in virtù dell’art. 95 della legge.

    .2 Oltre all’utente degli spazi di cui all’art. 1 può essere pure punito il gestore della struttura medesima.

    Entrata in vigore



    MODIFICA
    vedi allegato
    Art. 4
    Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 12 aprile 2007.

    QUI

    Bellinzona, 27 marzo 2007

    PER IL CONSIGLIO DI STATO
    Il Presidente:                                               Il Canceliere:

    L. Pedrazzini                                                 G. Gianella

    Estratto del foglio ufficiale, stampabile quale documento pdf QUI
    «Ogni giorno in Svizzera muore una persona in seguito al tabacco anche se non ha mai fumato in vita sua» afferma Felix Gutzwiler, il deputato radicale che sta cercando di imporre a livello federale un divieto di fumare in centri commerciali, cinema, ristoranti e bar.
    Una soluzione federale, inserita nella legge del lavoro, permetterebbe di porre fine alle tante discussioni che si accendono ogni volta che viene lanciata a livello cantonale l’idea di vietare sigari e sigarette per difendere la salute di chi non li consuma, vale a dire oltre il 70 per cento della popolazione.

    Soletta e Ticino hanno fatto da battistrada in una battaglia che sta conquistando sempre più simpatizzanti. Ormai non si fuma più nei treni e in molti uffici pubblici.

    A Zurigo, Berna, Sciaffusa o Basilea c'è chi ha già deciso autonomamente di applicare il divieto nei bar o nei ristornati per conquistare le simpatie dei clienti.
    Comunque, le resistenze non mancano. «A Berna nei ristoranti ci devono assolutamente essere sale per fumatori e altre per non fumatori, ma nei locali di quartiere è impossibile», afferma una cameriera testimoniando come sia difficile far cambiare idee e abitudini persino tra le persone che più di tutte subiscono gli effetti del fumo passivo.
    Basta infatti entrare in un locale alla moda ben frequentato da giovani o meno giovani per ritrovarsi in una nube che si fa sempre più densa nelle ore di punta.
    Quella nube azzurra può provocare cancri alle vie respiratori, malattie cardiovascolari o asma. Si calcola che il fumo passivo uccida in Svizzera più dell’Aids, delle droghe illegali o degli atti di violenza. I costi indotti dal tabagismo passivo sono stimati a circa 500 milioni di franchi l’anno.
    Anche Gran consigli e governi cantonali parlano sempre più di questo tema. Gli esiti sono diversi. A Basilea città il divieto è stato bocciato come pure, nel Giura e a Turgovia, mentre a Berna e in Vallese il principio è stato accolto e potrebbe venire applicato al più presto nel 2008.

    Il Gran Consiglio del Canton Grigioni ha deciso per un divieto totale di fumare per tutti i luoghi pubblici, a partire dal. 1. settembre 2007. Dal 1. marzo 2008 la misura è in vigore dopo essere stata approvata in votazione popolare.

    In molti cantoni sono poi state lanciate o depositate iniziative, come per esempio a Ginevra, Friburgo, Neuchâtel e Zurigo.

    A Ginevra il divieto è stato approvato dal popolo il 24 febbraio 2008 con il 79% dei consensi ed entra in vigore il 1. luglio 2008.

    Nell’attesa, in città, ma anche nelle zone turistiche, i gestori di ristoranti stanno separando le zone dove si può fumare da quelle dove è vietato. Per un turista americano, per esempio, entrare in un ristorante dove si fuma fa veramente molto strano.

    Fonte: Anna Luisa Ferro Mäder in Settimanale Area, no. 6 – Anno X, 9 febbario 2007,