Cpv 1 Gli spazi o i locali adibiti ai fumatori di cui all’art. 57 della legge:
a) possono avere una capienza massima pari a 1/3 della superficie totale dei locali d’esercizio, escluso il servizio d’alloggio;
b) devono essere dotati di impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati EN 1822 commisurati alla loro volumetria;
c) devono essere delimitati da pareti a tutt’altezza su tutti i lati e dotati di una porta a chiusura automatica.
Cpv 2 In ogni caso non possono essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un esercizio pubblico.
Art. 47v (nuovo) La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione all’ufficio dei permessi di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell’impianto a quanto stabilito dall’art. 47u cpv. 1 lett. b).
La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 12 aprile 2006.