Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTON TICINO

visto il messaggio 13 ottobre 2004 n. 5588 del Consiglio di Stato,
decreta:

I. La legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 è così modificata:
Art. 57 (nuovo)

             1. All’interno degli esercizi pubblici è vietato fumare.
             2. È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e
                 opportunamente ventilati adibiti ai fumatori.
             3. Il divieto non si applica alle camere degli esercizi pubblici con alloggio.